Benvenuti a bordo - Al servizio dell'utente per migliorare la qualità del trasporto pubblico nel territorio salentino

    La legge n. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, nonché nelle società in controllo pubblico, quali la Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto S.p.A.

    In applicazione di tale normativa S.T.P. di Terra d’Otranto S.p.A. ha individuato il Dott. Paolo PALADINI quale Responsabile della Prevenzione  della Corruzione e Trasparenza.

    Successivamente, con la legge n. 179 del 30.11.2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, è stato individuato come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori dipendenti (c.d. whistleblower) che segnalano reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, garantendo anche la tutela della riservatezza dell’identità dei soggetti che intendono segnalare una violazione.

    Sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

    Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubblicate di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consta/enfi che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore

    Ai sensi dell'art. 2 lettera a) del succitato D. Lgs. n. 24/23, si possono segnalare violazioni comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono nelle singole fattispecie elencate nel testo del medesimo articolo.

    Il decreto prevede l’istituzione di tre distinti canali di segnalazione:

  • canale di segnalazione interno che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa (art. 4 D. Lgs. n. 24/23);
  • canale di segnalazione esterno gestito da ANAC e attivabile alle condizioni di cui all’art. 6 del decreto;
  • divulgazioni pubbliche attivabile a determinate condizioni di cui all’art.15 del

    In via prioritaria i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

    Condizioni per la segnalazione:

 Ragionevolezza. Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa;

Modalità. La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata:

  • utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati;
  • in forma scritta, in forma orale, o attraverso modalità

    Il sistema di protezione previsto dal D. Lgs. n. 24/23 assicura:

Tutela della riservatezza.

    La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

    Divieto di rivelare l'identità del segnalante. L'identità del segnalante non può essere rivelata a  persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

    Il divieto di rivelare l'identità del whisteleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. È tutelata anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni. E' vietata ogni forma di ritorsione anche silo tentata o minacciata. L’art. 17 del D. Lgs. n. 24/23 indica talune fattispecie, che costituiscono ritorsioni.

Limitazioni della responsabilità. Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero, riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Misure di sostegno È istituito presso l’ANAC l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno di cui all’art. 18 d.lgs. 24/23.

Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

    La S.T.P. di Terra d’Otranto ha attivato il seguente canale di trasmissione al fine di poter inviare eventuali segnalazioni:

whisteblowing

    Al sistema di segnalazione di illeciti si può accedere dal sito istituzionale dalla sezione “Società trasparente/altri-contenuti/prevenzione della corruzione/ segnalazione di illecito - whistleblowing”.

Società per azioni  aderente al Consorzio COTRAP
logo-colore130.jpg
logo_provincia_lecce130.jpg
logo_regione_puglia130.jpg
logo_cotrap130.jpg

Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto s.p.a. - via Lecce 99 - San Cesario di Lecce (LE) - p.iva 00396610750

Copyright © 2018 All Rights Reserved. - Designed By A. Caione.

gdpr-logo2.png
logo_mscert_accredia100.jpg
Il 6 aprile 2006 la S.T.P. S.p.A. ha ottenuto il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per la primaria attività che svolge: il TPL (trasporto pubblico locale). La certificazione si riferisce a tutte le unità operative facenti parte dell’Azienda. 
L'adeguamento al certificato di conformità UNI EN ISO 9001:2015 è stato rilasciato dall'Organismo di Certificazione MSCert "Marketing Solution Cert srl" in data 26/03/2018.